A causa della disinformazione, le coppie che scelgono di annullare il matrimonio, si trovano spesso a sborsare denaro non necessario…
Facciamo chiarezza su quanto stabilisce la nostra Legge quando si tratta di annullamento del matrimonio. Parliamo di quei casi in cui non si procede sulla base di una normale separazione tra le due parti, bensì ci si trova davanti all’invalidità del contratto.

Essendo prevista tale opzione, è bene capire quali siano le conseguenze in fatto di diritti post-matrimoniali e divisione dei beni. Chiaramente, la fine di un rapporto di coppia consolidato non è mai affare semplice, pertanto perché rendere le cose ancora più complesse? Mettiamo un po’ di ordine.
Matrimonio, in caso di annullamento si devono dei soldi all’ex?
Sebbene in pochi si siano trovati di fronte a questa eventualità, è bene sapere che non è del tutto impossibile. Quando si è coinvolti in una fase di separazione, durante la quale un giudice obbliga al versamento di un assegno, la Sacra Rota potrebbe dichiarare nullo il matrimonio fin dall’inizio.

Come ci si comporta in questo caso? Le conseguenze future restano invariate o si ha trovato la via d’uscita definitiva? Capiamo cosa dice la Legge in merito. A fare la differenza è nient’altro che il fattore temporale: quando è arrivato l’annullamento del matrimonio?
Sappiamo che durante una separazione, uno dei due coniugi versa all’altro un assegno di mantenimento che funziona da assistenza materiale. Qualora in questo contesto dovesse arrivare la sentenza ecclesiastica che dichiara nulla l’unione tra le due parti, lo scenario cambia del tutto.
Cosa succede se il matrimonio viene annullato
Con una sentenza di nullità, è come se il matrimonio non fosse mai esistito. Retroattivamente, diventa non necessaria la separazione e, di conseguenza, l’obbligo del mantenimento. Significa che dal momento in cui l’unione è dichiarata invalida, cessa il dovere di versare denaro all’altra parte.

Tuttavia, va sottolineato che le somme già versate in precedenza non devono essere sostituite. La Legge, infatti, non prevede rimborso per quanto già dato per sostentamento. In questo caso, è bene chiarire che il coniuge che ha creduto reale il matrimonio (si parla di “matrimonio putativo”, ossia creduto, ritenuto tale) viene tutelato dalla giurisprudenza.
Nonostante il matrimonio sia stato annullato, i suoi effetti sono da ritenersi validi fino al giorno della sentenza dell’annullamento, a favore della parte in buona fede. Pertanto, consideriamo che: se la nullità sopraggiunge per colpa di una delle due parti, quella lesa ha diritto ad una “congrua indennità” che può equivalere alla somma di tre anni di mantenimento; se entrambe le parti erano in buona fede, il giudice può stabilire l’obbligo per uno dei due del versamento di assegni per un periodo non superiore a tre anni.
Assegno di mantenimento, va versato per un matrimonio nullo?
Qualora il divorzio fosse già definitivo, una deliberazione della nullità del matrimonio non è sufficiente a stravolgere le conseguenze economiche derivate dal divorzio. Questo è reso possibile dal fatto che l’annullamento cancella il vincolo matrimoniale, ma l’assegno di mantenimento non si fonda sul vincolo del matrimonio bensì sul principio di solidarietà post-coniugale ed ha una funzione compensativa necessaria per riequilibrare le posizioni economiche delle due parti e compensare la parte più debole. Ne consegue che lo status di “divorziato” è intoccabile, al contrario di quello di “coniugato” che può essere annullato.
Ecco perché è importante considerare il tempismo per chiarire ogni dubbio: se il divorzio non è ancora ufficiale, cessa ogni obbligo per il versamento dell’assegno di mantenimento e ci si baserà solo sulle norme del matrimonio putativo; se il divorzio è già definitivo, l’obbligo non può più venire meno.